Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale della memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo», da celebrare annualmente il giorno 3 maggio, indicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) quale «Giornata mondiale della libertà di stampa».
      2. La ricorrenza istituita ai sensi del comma 1 è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.